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DAI UNA MANO ANCHE TU AI CUCCIOLI DI MONDO CANE

COSE DA SAPERE QUANDO SI VIAGGIA CON IL CANE

Cani a Passeggio

Prima di affrontare un viaggio per spostarsi in una diversa regione o nazione è necessario assicurarsi dei regolamenti delle varie compagnie aeree, marittime e ferroviarie. Se all'estero: rivolgersi al Consolato delle Nazioni dove si ha intenzione di andare per avere informazioni sugli obblighi sanitari richiesti Osservare le nuove disposizioni definite dall'Unione Europea dal 1 ottobre 2004.

Obbligatorio il passaporto : più semplice con il nuovo passaporto europeo per gli animali domestici, disponibile presso qualsiasi veterinario. Fino alla fine del 2011 Irlanda, Malta, Regno Unito e Svezia richiedono anche un test per verificare l’efficacia della vaccinazione effettuata. Inoltre, sempre fino alla fine del 2011, per l’ingresso in Irlanda, a Malta e nel Regno Unito sono richiesti il trattamento contro le zecche e il trattamento contro la tenia. Finlandia e Svezia richiedono il trattamento contro la tenia.

ATTENZIONE: il passaporto è rilasciabile solo a partire dall’età di tre mesi compiuti, e dopo 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica (Nota del Min. della Salute - prot. n.DGVAIII\32719\P.I.4 c.b.\10 del 27\10\04 ) L'animale deve essere identificato mediante un microchip elettronico. Fino al 3 luglio 2011 verrà accettato anche un tatuaggio chiaramente leggibile, eccezion fatta per Irlanda, Malta e Regno Unito, dove è già richiesto il microchip.

ATTENZIONE: IL MICROCHIP è OBBLIGATORIO SOLO DAL 2011 - IL TATUAGGIO E' ANCORA VALIDO (se leggibile) ! Solo se il cane è nato dopo il primo gennaio 2005 avete l'obbligo di inserirgli il microchip.

Nel caso di cani per l’accompagnamento dei non vedenti sono previste delle facilitazioni. Cani guida per non vedenti possono viaggiare con il proprietario purché muniti di museruola e guinzaglio. In ogni caso, sebbene si tratti di animali accettati ovunque, si consiglia di segnalarne la presenza al momento della prenotazione del viaggio.

Di seguito alcuni siti da noi visitati e che riteniamo di consigliarvi in quanto esaustivi e completi in materia di informazioni e leggi. ( anche se non sempre aggiornati al 2011)

http://www.salute.gov.it/caniGatti/paginaMenuCani.jsp?menu=viaggiare&lingua=italiano

http://europa.eu/travel/index_it.htm

http://www.dogwelcome.it/OLD/norme.html#PASS

A PIEDI:

D.P.R Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54 art.83 - Ai sensi dell’Art. 42 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, tutti i cani devono essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri ottanta.

1) cane condotto dal padrone senza fare uso di guinzaglio e museruola: violazione  ordinanza del Sindaco oppure regolamento comunale oppure legge regionale (a seconda di quali siano le norme vigenti in loco). Contestabile sia la conduzione senza guinzaglio, sia la mancata raccolta delle feci. - Obbligo di paletta

2) cane abbandonato dal padrone: violazione art. 5 legge 281/91

3) cane lasciato libero dal padrone e che crea pericolo per la circolazione stradale o molestia alle persone: violazione art. 672 c.p.

IN AUTO:

Codice della strada- art. 169 comma 6 - L'art. 169 del Nuovo Codice della Strada - consente di trasportare liberamente in auto un solo cane, purché non costituisca pericolo o intralcio per il conducente dell'auto E' consentito il trasporto di un numero superiore di animali se questi vengono custoditi nel vano posteriore dell'auto appositamente diviso da una rete o da altro mezzo analogo; oppure tenendo gli animali (se di piccola taglia) negli appositi "contenitori da trasporto".

Sanzioni:
1. pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10
2. 1 punto - sulla patente

In autostrada alcune aree di servizio hanno allestito delle aree appositeper cani e gatti ed anche la possibilità di un servizio veterinario fruibile in caso di necessità. Potete consultare il sito: www.aiscat.it - Numero verde 800029449

 IN MOTO:

Codice della strada – art. 170, comma 5 - Sui veicoli di cui al comma 1 (sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote) e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati o che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilita' al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore.

Sanzioni:
1. Pagamento di una somma da euro 32,80 a euro 131,20
2. 1 punto

IN BICICLETTA

Ai ciclisti è vietato condurre animali (art. 182, comma 3 del Codice  della strada). - Per il trasporto di animali si applica l'art. 170 del Codice della strada

IN TRENO:

info tratte dal sito http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=02cedd57eb47d210VgnVCM1000003f16f90aRCRD

Su Trenitalia è possibile viaggiare con il proprio animale. In particolare, i cani di piccola taglia, i gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia (custoditi nell’apposito contenitore di dimensioni non superiori a 70x30x50) sono ammessi gratuitamente nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni. Nel caso di treni effettuati con materiale ETR 450 il contenitore va tenuto sulle ginocchia.
E’ ammesso un solo contenitore per ciascun viaggiatore.

E’ inoltre consentito, per singolo viaggiatore, il trasporto di un cane di qualsiasi taglia, munito di museruola e guinzaglio:
- sui treni Espressi, IC ed ICN sia in prima che in seconda classe
- sui treni Regionali nel vestibolo o piattaforma dell’ultima carrozza, con esclusione dell’orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette ordinarie e comfort e nelle vetture Excelsior ed Excelsior E4 per compartimenti acquistati per intero. In tali casi per il trasporto del cane è necessario acquistare un biglietto di seconda classe al prezzo previsto per il treno utilizzato ridotto del 50%.

Per il servizio cuccetta, VL o Excelsior è dovuto un biglietto per treno espresso di 2^ classe ridotto del 50%
Il trasporto è ammesso, previa riservazione al momento dell’acquisto del biglietto dell’accompagnatore.

In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori e qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori l’accompagnatore dell’animale, unitamente all’animale stesso, su indicazione del personale del treno, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.

Il cane guida per i non vedenti può viaggiare su tutti i treni gratuitamente senza alcun obbligo.

IMPORTANTE: Per tutti i cani è necessario essere in possesso del certificato di iscrizione all’anagrafe canina (o del “passaporto” del cane per i viaggiatori provenienti dall’estero), da esibire al momento dell’acquisto del biglietto per l’animale, ove previsto, ed in corso di viaggio. Se trovati sprovvisti del certificato a bordo treno si è soggetti a penalità e si deve scendere alla prima fermata.

IN NAVE:

Riportiamo direttamente i link delle maggiori compagnie di navigazione

http://www.tirrenia.it/it/passengers/pagine/regpax.aspx

IN AUTOBUS:

Per gli autobus in servizio sostitutivo dei treni di trenitalia si applicano chiaramente le stesse norme. Stesse norme  per il trasporto urbano a mezzo degli autobus di linea che svolgono servizio pubblico.
Per gli autobus che svolgono servizio privato l'ammissibilità o meno del cane a bordo è rimeso ai regolamenti della stessa azienda.

NOTE: Art. 2052 del Codice Civile: - Il proprietario di un animale o chi lo ha in custodia è responsabile dei danni causati dall’animale sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salva sempre la prova del caso fortuito.